SCRITTURA
PRIVATA
Tra la Società ____________________. in persona del sottoscritto
legale
rappresentante signor _________________, con sede in ____________.
_____________
Partita IVA e Codice Fiscale : ___________________
Qui di seguito denominata "Società", da una
parte.
E
Nato a:____________________________________________
Residente in:________________________________________
Codice Fiscale:______________________________________
Qui di seguito denominato "Artista" dall' altra parte,
__________________________________________________
CONVENGONO E STIPULANO OUANTO SEGUE
ART.1.Oggetto
L'Artista, che dichiara di essere libero da qualsiasi
impegno analogo a quello oggetto del presente contratto, si obbliga
a prestare a favore esclusivo della Società e per tutto
il mondo la propria attività artistica per la realizzazione
di registrazioni fonografiche, sonore ed eventualmente audiovisive,
di composizioni musicali, idonee al trasferimento su dischi. nastri,
videodischi, videonastri ed ogni altro analogo mezzo di riproduzione
del suono e/o dell’immagine attuale e futuro (qui di seguito
talvolta detti "supporti").
Per tutta la durata del presente contratto l'Artista si impegna
a non effettuare altre registrazioni per se o per qualsiasi terzo,
in ogni mezzo e modo, essendo tale attività riservata in
esclusiva alla Società per tutta la durata dei presenti
accordi.
ART.2.Durata e obblighi
Ferma la definitività della cessione di cui all'art.4,
il presente contratto ha durata:
Dal: /Al:
Il contratto stesso si intenderà prorogato di due altri
anni qualora la Società non ne dia disdetta scritta con
lettera raccomandata consegnata alle poste almeno tre mesi prima
della scadenza originaria; nel caso di proroga la percentuale
di cui all art.7 lettera a (beninteso, limitatamente alle "registrazioni"
effettuate durante tale periodo di proroga) sarà aumentata
al:
Scaduto il periodo prorogato di cui sopra, il presente contratto
si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni
in corso, di due anni in due anni, salvo che una delle due parti
non ne dia disdetta scritta con lettera raccomandata consegnata
alle poste almeno tre mesi prima della scadenza prorogata come
sopra o di ciascun successivo rinnovo.
Per ogni anno di durata del presente contratto l'Artista si obbliga
a rendere prestazioni che consentono la produzione di un numero
minimo di 15 (quindici) brani.
Le esecuzioni dello stesso brano effettuate dall'Artista in lingue
diverse saranno considerate ad ogni effetto una sola esecuzione
e la Società avrà il diritto esclusivo di sfruttamento
e di riproduzione di tutte le versioni a norma del presente contratto.
ART.3.Scelta delle composizioni e sedute di registrazione
Le opere da incidere saranno scelte di comune accordo dalla Società
e dall'Artista. La Società sceglierà la migliore
esecuzione dell'Artista e l'Artista si impegna a ripetere l'esecuzione
finché necessario al fine di pervenire ad un risultato
artistico e tecnico soddisfacente, a giudizio della Società
stessa.
Le date di registrazione saranno stabilite di comune accordo
fra le parti.
ART.4.Cessione diritti
L'Artista cede e trasferisce alla Società tutti indistintamente
i suoi diritti di Artista, interprete ed esecutore relativi alle
registrazioni, per l'Italia e per tutti i paesi del mondo, quali
sono stabiliti dalle leggi, dalle disposizioni e dalle convenzioni
internazionali attuali e future.
La Società si intende pertanto sostituita all'Artista
in tutto e dovunque, per quanto concerne la sua qualità
di interprete/esecutore ed ha la proprietà piena ed esclusiva
delle registrazioni nonché dei nastri relativi e delle
matrici che ne verranno tratti, con piena spettanza di tutti gli
inerenti diritti di utilizzazione economica.
Conseguentemente, e a titolo indicativo, la Società ha
il diritto esclusivo di riprodurre le registrazioni su dischi,
nastri, compact dischi, mini dischi, dat., videodischi, videonastri,
ed altri analoghi ritrovati. attuali e futuri; di diffonderle
e trasmetterle in pubblico e via radio, telefoni, televisione,
colonne sonore ed altri analoghi ritrovati, attuali e futuri;
di fabbricare, distribuire e vendere qualsiasi oggetto e mezzo
atto alla riproduzione, diffusione, trasmissione e in genere utilizzazione
delle registrazioni; nonché di adattare, modificare e reincidere
le registrazioni medesime.
ART.5.Obbligazione della Società
La Società si obbliga:
1) A realizzare ogni anno di durata del presente contratto il
numero minimo di 2 (due) registrazioni.
2) A pagare gli studi per la realizzazione delle registrazioni
stesse.
3) A remunerare tutte le persone che presteranno le opere e/o
i servizi per la realizzazione delle registrazioni (produttore,
direttore d'orchestra, cantanti, musicisti, tecnici, arrangiatori,
ecc.)
4) A sostenere tutte le spese per la realizzazione dei "provini"
e delle "lacche di trasferimento".
5) A sostenere tutte le spese per la realizzazione dei "pre
master", dei "master" e degli "stampi".
6) A sostenere tutte le spese per la realizzazione dei dischi,
nastri e ogni altro supporto delle registrazioni.
7) A pagare integralmente quanto dovuto ai titolari del diritto
di sfruttamento fonomeccanico, alle condizioni economiche praticate
dalla SIAE.
8) A sostenere tutte le spese per la realizzazione della copertina.
9) A pubblicare e porre in commercio, nel numero minimo di 500
(cinquecento) copie per ciascun disco NP o LP, i prodotti contenenti
le registrazioni che saranno realizzate in esecuzione dei patti
di cui sopra.
ART.6.Utilizzazioni
Spetta alla Società di stabilire tutti i tempi e le modalità
di riproduzione delle registrazioni, ivi inclusi il tipo di supporto/i.
i prezzi di vendita, il tempo della messa in commercio e del relativo
ritiro, sia temporaneo sia definitivo, dal commercio stesso.
In particolare spetta alla Società di stabilire, a proprio
giudizio ogni modalità inerente alla vendita o alla presentazione
delle registrazioni; gli accoppiamenti dei brani registrati sia
con altri brani dell'Artista sia eventualmente con brani di artisti
diversi, nonché l'entità, le modalità e l'epoca
dell'eventuale propaganda dell'Artista e delle registrazioni.
Allo scopo, l'Artista autorizza la Società a fare, direttamente
o tramite terzi, riprese fotografiche e cinematografiche dell'
Artista stesso e ad usare le relative foto ed i relativi films
(questi ultimi anche per la visualizzazione di eventuali videodischi
e/o videonastri), nonché il nome, le notizie biografiche
ed artistiche e, se del caso, la riproduzione della firma autografa,
senza che ciò dia diritto ad alcun specifico compenso a
favore dell'Artista
Quanto al presente contratto ed a questo ART.6. vale specificamente
anche per la utilizzazione delle registrazioni per pubblicità
(vedi *) e promozione commerciale di prodotti e servizi di qualsiasi
settore, in ogni forma e modo. L'Artista si obbliga, ove avesse
ad assumere impegni in campo pubblicitario, a fare salve espressamente
le attribuzioni sopra concesse alla Società in tale ambito.
* In ogni caso all'Artista su ogni introito pubblicitario spetterà
un compenso specifico (o royalty) da stabilire di volta in volta.
ART.7.Partecipazione alla vendita e liquidazione diritti
1) Quale compenso per la produzione e vendita dei supporti riproducenti
le registrazioni la Società corrisponderà all'Artista,
indipendentemente dalla scadenza del periodo di cui all'ART.9.
e per tutta la durata di protezione nei vari paesi dei diritti
di cui all'ART.4, la percentuale del 5 % ( cinque percento) per
ciascun supporto venduto, riproducente le registrazioni dell'Artista,
al netto dei resi, da conteggiarsi sul prezzo di vendita all'ingrosso
effettivamente praticato e fatturato dalla Società ai propri
acquirenti, al netto di tasse, sconti, eventuali sovrapprezzi
per pubblicità televisiva e quant'altro (qui di seguito
detto base di computo).
2 ) Ai fini di calcolo, la base di computo sarà previamente
ridotta della percentuale del 10% (dieci percento) cosi stabilita
forfettariamente a fronte dei costi promozionali (Juke-box, radio,
giornali, ecc.)
Qualora le registrazioni dell' Artista fossero riprodotte su
un supporto, ovvero su una serie di supporti venduti unitariamente,
ed accoppiate alle esecuzioni di altro Artista, la suddetta percentuale
sarà ridotta in proporzione al numero delle registrazioni
dell' Artista rispetto al numero totale delle esecuzioni.
Altresì, nel caso di esecuzione collettiva con altri artisti,
la percentuale sarà ridotta in proporzione al numero degli
artisti partecipanti all'esecuzione stessa.
Il presente patto non si applicherà con riferimento al
direttore dell'orchestra e/o del coro.
Nessun compenso sarà dovuto all' Artista sui supporti
venduti o distribuiti dagli esercenti dei juke-box, di discoteche,
di sale cinematografiche ovvero agli editori, alle stazioni televisive,
ai critici, ai giornali e inoltre utilizzati per operazioni di
carattere promozionale, comprese quelle sui punti di vendita (inclusi
sconti in natura.)
Sui supporti riproducenti le registrazioni, venduti in serie
a basso prezzo, la percentuale sarà ridotta alla metà
e conteggiata come sopra sul relativo prezzo di vendita all'ingrosso.
Sulle eventuali vendite dei supporti effettuate ai distributori
di carburante, la percentuale convenuta sarà ridotta del
10% (dieci percento) per i supporti venduti a prezzo normale e
del 20% (venti percento) per i supporti venduti a prezzo ridotto
Nel caso di inserimento dei supporti in iniziative speciali di
tipo "Record Club", vendite porta a porta, vendite per
corrispondenza e simili, la percentuale convenuta sarà
applicata sull'effettivo prezzo realizzato.
3) Sui supporti prodotti in Italia e venduti all'estero, la percentuale
sarà applicata come al precedente numero 1), ma conteggiata
sul prezzo di esportazione praticato dalla Società.
4 ) Sui supporti prodotti e venduti da terzi in Italia, la percentuale
sarà ridotta del 50% (cinquanta percento) di quella indicata
al precedente numero 1), applicata e conteggiata alle condizioni
pattuite nei relativi contratti di licenza al netto di ogni tassa
e/o qualsiasi altro onere.
5 ) La riduzione prevista al precedente numero 4), non si applicherà
ai supporti distribuiti in Italia tramite i normali canali, anche
se tale distribuzione fosse effettuata tramite soggetti diversi
dalla Società, da questa all' uopo incaricati.
6) Sui supporti prodotti e venduti da terzi all'estero, la percentuale
sarà ridotta del 50% (cinquanta percento) di quella indicata
al precedente numero 1), ma applicata e conteggiata alle condizioni
pattuite nei relativi contratti di licenza al netto di ogni tassa
e/o qualsiasi altro onere.
7) Sui compact disc sarà dovuta una percentuale calcolata
sul prezzo al rivenditore del disco LP corrispondente.
8) Sui videodischi e/o videonastri, riproducenti le "registrazioni",
le percentuali di cui ai numeri precedenti saranno modificate
proporzionalmente ai diversi eventuali costi e ricavi.
9 ) Sui supporti venduti in Italia ed all'estero tramite una
campagna pubblicitaria televisiva,
cinematografica, radiofonica, e/o qualsiasi altro mezzo, la percentuale
sarà ridotta del 50%
(cinquanta percento) di quella indicata al precedente numero
1).
10) Le percentuali di cui sopra sono state cosi determinate forfettariamente
e assorbono ogni compenso per l'Artista; talché null'altro
sarà dovuto dalla Società e propri aventi causa,
quali che abbiano ad essere le utilizzazioni delle esecuzioni.
11) Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'Artista
per effettuare delle registrazioni, ivi comprese quelle effettuate
a titolo di prova, saranno a carico della Società.
12) Delle percentuali sarà dato rendiconto all'Artista
al 30 Giugno e al 31 Dicembre di ogni anno, nei tre mesi successivi
a tali date. Le somme maturate a suo favore saranno versate dopo
l'invio del rendiconto, a presentazione della regolare fattura
ed al netto delle ritenute di legge.
Ove la Società conceda la licenza e/o distribuzione a
terzi (salvo in caso in cui al numero 5) il diritto alle percentuali
maturerà condizionatamente e man mano che la Società
riceverà i corrispettivi per tali cessioni; in tal caso
le correlative competenze a favore dell'Artista saranno liquidabili
secondo le scadenze di cui sopra, ma con riferimento alle date
di ricezione dei corrispettivi suddetti.
13) Nulla sarà dovuto ove il presente contratto avesse
ad essere risolto per inadempienza dell'Artista, restando tuttavia
impregiudicata qualsiasi pretesa della Società per il risarcimento
danni.
ART.8.Esclusiva ulteriore
L'Artista si impegna a non registrare, per sé e/o per
chiunque altro, le opere che egli avrà registrato per conto
della Società, per una durata di 5 (cinque) anni dall'effettuazione
di ciascuna incisione.
ART.9.Prelazione
L'Artista si obbliga ad offrire alla Società la prelazione
su ogni eventuale offerta contrattuale avente per oggetto ogni
attività dell'Artista in campo fonografico, che ad esso
Artista pervenga nel periodo di durata originaria o prorogata
di cui al precedente ART.2. e nel triennio successivo alla scadenza
originaria o prorogata nel medesimo periodo e che l'Artista intenda
accettare.
La prelazione deve essere offerta per iscritto dall'Artista,
con indicazione del corrispettivo, da quantificare in ogni caso
in denaro, ed accompagnata dalla documentazione comprovante la
natura e la realtà delle condizioni offerte; essa si intende
quale proposta irrevocabile e deve essere accettata dalla Società,
a pena di decadenza, con lettera raccomandata consegnata alle
poste nei trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.
Resta per altro inteso che, qualora si trattasse di offerte pervenute
e sottoposte prima della scadenza originaria o prorogata, del
periodo in cui al precedente ART.2., la Società godrà
del maggior termine tra quello di cui sopra (trenta giorni dal
ricevimento dell'offerta) e la scadenza originaria o prorogata,
del citato periodo di cui al precedente ART.2.
La Società, esercitando la prelazione. è in ogni
caso soltanto tenuta a riservare all'Artista prestazioni con effetti
patrimoniali equivalenti rispetto alle offerte. All'esercizio
della prelazione basta comunque la relativa dichiarazione di volontà.
In caso di mancato esercizio della prelazione da parte
della Società:
1) Le intese con il terzo offerente dovranno perfezionarsi ed
essere eseguite senza modificazione alcuna rispetto alle offerte
e detta esecuzione dovrà essere documentata alla Società;
tale documentazione si riterrà mancata, e l'offerta pertanto
fittizia, qualora la Società non sia in grado di produrre
l'estratto dei libri contabili del proprio contraente dal quale
risultino le conformi registrazioni.
2) Qualora gli accordi col terzo offerente non si perfezionassero
entro un mese dalle scadenze del termine per l'esercizio della
prelazione da parte della Società, le intese relative (od
altre successive, pur se di analogo contenuto) dovranno essere
nuovamente offerte in prelazione alla Società alle condizioni
sopra stabilite.
ART.1O.Propaganda e pubblicità
L'Artista si impegna a prestare gratuitamente la sua collaborazione
artistica, qualora la Società glielo chiedesse, per scopi
di propaganda, promozione e stampa. Le spese di viaggio e di soggiorno
sostenute dall'Artista per effettuare la propaganda e la pubblicità,
saranno a carico della Società
ART.11.Opzione editoriale
Per tutta la durata, originaria o prorogata, del presente contratto,
l'Artista dovrà sottoporre alla Società editoriale,
collegata alla Società e che questa gli indicherà,
tutte le opere che egli avesse composto (da solo o in collaborazione
con altri, in qualità di autore, compositore, compositore
melodista, paroliere o arrangiatore) e che intendesse pubblicare.
Entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, la predetta
Società editoriale avrà l'opzione per l'acquisto
di tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera (ovvero,
in caso di pluralità di tutte o parte di esse) come praticate
nei consimili contratti della Società predetta ed in particolare
con la percentuale del 50% (cinquanta percento) sui diritti fonomeccanici,
la quota di 12/24 (dodici ventiquattresimi) su diritti di esecuzione
e l'8% (otto percento) sulle vendite della edizioni a stampa;
tali percentuali riferite complessivamente a testo e musica.
L'acquisto è inteso per il contenuto e la durata massima
consentiti dalla legge.
Al verificare della condizione, la Società si impegna
a corrispondere, in acconto sui compensi contrattualmente previsti,
la somma di Euro 100.00(cento).
La presente scrittura privata è da ritenersi sottoposta
a condizione, operante esclusivamente a favore della Società,
ritenendosi comunque l'Artista immediatamente vincolato a far
tempo dalla data di sottoscrizione del presente atto. Al riguardo
si precisa che la Società si riserva la facoltà
di attribuire piena validità ed operatività agli
accordi sopra descritti soltanto decorsi giorni 60 (sessanta)
dalla data di sottoscrizione, periodo entro cui saranno effettuate
tutte le indagini di mercato e tutte le azioni promozionali atte
a predisporre nel migliore dei modi il lancio pubblicitario e
la conoscenza dell'Artista. o degli Artisti, nel panorama nazionale
od internazionale.
Decorso il termine di cui sopra. senza che intervenga comunicazione
di conferma della operatività da parte della Società
a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la condizione
dovrà intendersi come non avverata ed il contratto resterà
privo di qualsivoglia efficacia, senza possibilità alcuna
di pretesa, richiesta o domanda, da parte dell' Artista, per risarcimento
danno, od anche soltanto per rimborso delle spese.
Il presente accordo è da ritenersi sottoposto ad una condizione:
nel caso la Società non riuscisse a vendere effettivamente
un minimo di copie 1.000 (mille) di ogni maxi singolo dell'Artista
entro i 12 (dodici) mesi seguenti la messa in commercio, l'Artista
e la Società si potrebbero considerare liberi di ogni tipo
di impegno. In questo caso la Società procederà
alla liquidazione di tutti i conti a favore dell'Artista, e comunque
spetterà alla Società di comunicare all'Artista
i resiconto successivi delle sue vendite e di liquidarli come
previsto all'ART.7 No.12).
Nel non creduto caso di disparere, tali condizioni saranno stabilite
da un arbitratore designato d'accordo (o, in difetto, designato
dal Presidente del Tribunale di _________) con funzione e potere
di comune mandatario a contrarre e definire.
ART.12.Clausola risolutiva espressa e penale in caso inadempimenti
La violazione, anche parziale, da parte vostra. del patto di
esclusiva contenuto in questa scrittura privata importerà
di pieno diritto la risoluzione di questo contratto.
Nel caso ipotizzato di risoluzione di questo contratto per vostro
inadempimento anche di uno solo dei patti di esclusiva, provocatosi
in conseguenza dell'inutile decorrenza del termine concesso con
la diffida, Voi pagherete alla Società, a titolo di penale
e salvo il risarcimento degli ulteriori danni, la somma di Euro
25.000.00(venticinquemila).
ART.13.Domicilio
L'Artista e la Società dichiarano che il domicilio da
essi indicato in premessa è da considerare valido ai fini
di ogni comunicazione relativa al contratto per tutta la durata
del rapporto. Eventuali mutamenti dovranno essere comunicati per
iscritto.
ART.14.Legge e Foro competenti
Il presente contratto è soggetto alla legge ltaliana.
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente
il Foro di _______
Letto, approvato e sottoscritto _____________ il: __.__.____
L'ARTISTA___________________________
LA SOCIETA'__________________________