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Contratto Discografico di Opzione (Artista e Produttore)
 
                 
 
CONTRATTO DISCOGRAFICO

Scrittura privata

tra

La ____________________ con sede in _______________, Via _________________________ P.I. ______________ in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

qui di seguito denominata Società

e

Il Signor _______________ nato a il

Residente e domiciliato in

C.F.

Qui di seguito chiamato Artista.

PREMESSO

- che i contraenti hanno pattuito di regolare come in prosieguo i loro rapporti aventi ad oggetto la incisione, la registrazione, la riproduzione e duplicazione fonografica e/o fonomeccanica e l’utilizzazione economica delle interpretazioni e/o esecuzioni musicali e/o canore dell’Artista.

Art. 1 – OBBLIGAZIONI DELL’ARTISTA

L’Artista nella sua qualità di artista-interprete-esecutore-cantante, si obbliga, per tutta la durata di questo contratto, a prestare la propria opera artistica e professionale in via esclusiva a favore della Società per l’esecuzione, l’incisione, la registrazione e la riproduzione della propria voce su qualsiasi mezzo fonomeccanico e con l’impiego di qualsiasi tecnica e/o supporto per l’incisione, la registrazione fonomeccanica.

Art. 2 – PATTI DI ESCLUSIVA E ULTERIORI OBBLIGHI DELL’ARTISTA

L’Artista per tutta la durata, originaria o prorogata del presente contratto si obbliga:

– a non attuare in proprio né a consentire a terzi - tanto in Italia quanto all’estero – la incisione, la registrazione, la produzione e/o il commercio di dischi fonografici e/o di qualsiasi altro mezzo tecnico di riproduzione del suono o della voce attualmente noto o che fosse in futuro inventato, contenenti registrazioni di proprie esecuzioni, interpretazioni, artistiche e/o professionali. Pertanto l’Artista si obbliga a riservare alla Società l’esclusività delle proprie prestazioni artistiche e/o professionali e conseguentemente a non prestare la propria opera, in Italia e nel resto del mondo, neppure sotto pseudonimi, a favore di altre persone fisiche o giuridiche, enti, ditte, organizzazioni, italiane o straniere, ossia a favore di terzi in genere, per registrazioni suscettibili, in qualsiasi modo, di essere riprodotte e/o messe in commercio mediante fili, dischi fonografici, nastri magnetici, telefono, colonna sonora, perforato magnetico e/o per mezzo di altro procedimento, strumento o congegno, presente o futuro adatto alla registrazione e/o alla riproduzione dei suoni e/o delle voci, sia individualmente considerati che sincronizzati con la registrazione di immagini visive;

– a non concedere a terzi l’uso né la utilizzazione dei mezzi e/o dei prodotti pubblicitari indicati al successivo Art. 3, per la pubblicità, la propaganda e/o la vendita di fonogrammi e/o per la propaganda di imprese concorrenti con la Società;

– a non consentire che qualsiasi sua partecipazione artistica venga registrata e/o riprodotta in qualsivoglia modo o forma da alcuno diverso dalla Società;

– a non svolgere neppure per interposta persona, in nessuna forma, attività identiche, simili o comunque concorrenziali con la Società e segnatamente a non partecipare ad enti, organizzazioni, ditte, società, aziende e/o imprese, italiane e/o straniere, che svolgono attività identiche, simili o in concorrenza a quelle esercitate dalla Società.
Art. 2 Bis – INDIVISIBILITA’ DELLE OBBLIGAZIONI

Tutti gli obblighi assunti dall’Artista in virtù del presente contratto sono indivisibili.

Art. 3 – CESSIONI DEI DIRITTI, AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI

L’Artista cede e trasferisce alla Società in via esclusiva, assoluta, definitiva e trasferibile, ognuno e tutti indistintamente i suoi diritti di Artista cantante-interprete-esecutore delle registrazioni comunque rese, incise, registrate e/o riprodotte oggetto del presente contratto nell’ambito di vigenza del medesimo, per l’Italia e per tutti i Paesi del mondo, quali sono stabiliti dalle leggi, regolamenti e convenzioni nazionali o internazionali, presenti o future.

In virtù di quanto sopra ed in particolare delle cessioni previste al primo capoverso del presente Art. 3, ed a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, la Società ha il diritto assoluto, esclusivo e trasferibile, di diffondere o trasmettere le registrazioni e/o i fonogrammi oggetto del presente contratto, per la radiodiffusione, telediffusione, telefonia, televisione; di registrare, riversare su nastri, dischi fonografici o altri congegni e strumenti, attuali o futuri, adatti alla registrazione e/o riproduzione dei suoni e/o delle voci sincronizzate/i o meno con l’immagine visiva e comunque di riprodurre, e porre in commercio tutte le registrazioni e/o fonogrammi; di diffonderle/i, trasmetterle/i integralmente o parzialmente per radiotelediffusione, in colonne sonore di films anche televisivi o di documentari anche se pubblicitari; di pubblicare e/o mettere in commercio qualsiasi altro oggetto, apparecchio, o mezzo idoneo alla produzione o comunque alla utilizzazione delle registrazioni artistiche-professionali dell’Artista.

L’Artista cede e trasferisce parimenti alla Società il diritto di continuare a produrre, riprodurre e mettere in commercio, nei modi, nelle forme di cui al presente Art. 3 i fonogrammi relativi alle interpretazioni e/o esecuzioni dell’Artista previste nella presente scritture sotto qualsiasi etichetta o marchio ed in ogni parte del mondo, anche dopo la scadenza del presente accordo.

L’Artista cede e conferisce altresì alla Società il diritto esclusivo di utilizzare pubblicamente il proprio nome, la propria fotografia o altra sua immagine su qualsiasi materiale pubblicitario, e a puro titolo indicativo, su cataloghi discografici, sulle buste contenenti dischi fonografici, su caricatori di nastri magnetici, su partiture di opere musicali e – purché connesse con la vendita di fonogrammi, la pubblicità dell’Artista – su figurine, cartoline, raccoglitori i fonogrammi.

Da pari l’Artista autorizza specificatamente la Società ad eseguire tutte le riprese fotografiche e cinematografiche opportune e ad usare le relative fotografie ed i relativi films.

L’Artista consente inoltre alla Società il diritto di usare e pubblicare liberamente il nome d’arte o di famiglia dello stesso, nonché la riproduzione della sua firma autografa.

Il nome d’arte o pseudonimo artistico, eventualmente prescelto per l’Artista sarà deciso di comune accordo fra i contraenti.

Art. 4 – PUBBLICITA’ – PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI

Qualsiasi determinazione circa l’entità, l’epoca, il luogo, i mezzi ed ogni altra modalità della promozione o propaganda per l’Artista nonché per i fonogrammi, sarà presa di comune accordo fra la Società e l’Artista.

L’Artista si impegna, con il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, a partecipare a tutte le manifestazioni, concorsi, trasmissioni radiofoniche e/o televisive ritenute opportune.

Art. 5 – SCELTA DELLE OPERE

Le opere musicali che dovranno essere interpretate dall’Artista nella sua qualità di cui al primo comma dell’Art. 1 saranno scelte di comune accordo tra la Società e l’Artista. In caso di disaccordo, prevarrà la scelta dell’Artista, purché congruamente motivata.

Art. 6 – ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI

Ferme restando tutte le obbligazioni assunte dall’Artista per effetto delle pattuizioni convenute, tutte le registrazioni oggetto del presente accordo saranno realizzate in luoghi e studi stabiliti dalla Società ed in giorni ed ore convenuti di comune accordo, tenuto conto dei documentati impegni professionali dell’Artista e delle documentate esigenze imprenditoriali della Società, queste ultime considerate sotto il profilo della migliore e più proficua - anche per l’Artista – utilizzazione delle suddette registrazioni.

Art. 7 – PROPRIETA’ DELLE REGISTRAZIONI

Tutte le registrazioni nonché tutto il materiale di registrazione e/o riproduzione – a titolo esemplificativo, i fili, i nastri, matrici, acetati, dischi fonografici e simili – resteranno di libera, e assoluta, esclusiva proprietà della Società con piena sua spettanza di tutti gli inerenti diritti di utilizzazione.

Art. 8 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di…………………..anni e cioè si intende valido ed efficace in tutte le sue parti dal……/……/………. al……/……./…………...

Resta inteso che la scadenza definitiva del presente contratto non importerà alcuna conseguenza sulle cessioni poste in essere dall’Artista in favore della Società e sui diritti ad essa ceduti, trasferiti e/o riconosciuti, diritti che resteranno validi ed operanti ad ogni effetto.

Art. 9 – TRASFERIMENTI DI DIRITTI E CESSIONI DEL CONTRATTO

L’Artista manifesta esplicitamente fin d’ora ampio ed incondizionato consenso a che la Società possa cedere e/o trasferire a terzi, in tutto o in parte, per tutto il mondo o per taluni Paesi, temporaneamente o definitivamente, il presente contratto, nonché tutti i diritti, o anche uno solo di essi, nel medesimo contenuto.

Art. 10 – ASSICURAZIONI DELL’ARTISTA

L’Artista assicura di non essere vincolato ad alcun impegno, di qualsiasi genere, tale da recare pregiudizio o limitare, anche minimamente, in qualsivoglia modo, gli obblighi assunti in virtù del presente contratto e per l’effetto l’Artista si assume ogni responsabilità, ivi compreso il risarcimento dei danni che dovessero derivare alla Società, relativamente alla non veridicità o incompletezza delle dichiarazioni rese qui sopra e, più in generale, in tutta questa scrittura.

Art. 11 – FORMA DEI PATTI AGGIUNTI

Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il presente contratto, dovrà avere, a pena di nullità, la forma scritta.

Art. 12 – LEGGE REGOLATRICE

La legge regolatrice di questo contratto è quella italiana.

Art. 13 – COMPETENZA GIUDIZIARIA

Per qualsiasi controversia potesse insorgere fra le parti per l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di ___________.

Fatto in ___________ oggi……/……./………..

La società _______________________

L’Artista _________________________