CONTRATTO
DISCOGRAFICO
Scrittura privata
tra
La ____________________ con sede in _______________, Via _________________________
P.I. ______________ in persona del suo legale rappresentante pro
tempore,
qui di seguito denominata Società
e
Il Signor _______________ nato a il
Residente e domiciliato in
C.F.
Qui di seguito chiamato Artista.
PREMESSO
- che i contraenti hanno pattuito di regolare come in prosieguo
i loro rapporti aventi ad oggetto la incisione, la registrazione,
la riproduzione e duplicazione fonografica e/o fonomeccanica e
l’utilizzazione economica delle interpretazioni e/o esecuzioni
musicali e/o canore dell’Artista.
Art. 1 – OBBLIGAZIONI DELL’ARTISTA
L’Artista nella sua qualità di artista-interprete-esecutore-cantante,
si obbliga, per tutta la durata di questo contratto, a prestare
la propria opera artistica e professionale in via esclusiva a
favore della Società per l’esecuzione, l’incisione,
la registrazione e la riproduzione della propria voce su qualsiasi
mezzo fonomeccanico e con l’impiego di qualsiasi tecnica
e/o supporto per l’incisione, la registrazione fonomeccanica.
Art. 2 – PATTI DI ESCLUSIVA E ULTERIORI OBBLIGHI
DELL’ARTISTA
L’Artista per tutta la durata, originaria o prorogata del
presente contratto si obbliga:
– a non attuare in proprio né a consentire a terzi
- tanto in Italia quanto all’estero – la incisione,
la registrazione, la produzione e/o il commercio di dischi fonografici
e/o di qualsiasi altro mezzo tecnico di riproduzione del suono
o della voce attualmente noto o che fosse in futuro inventato,
contenenti registrazioni di proprie esecuzioni, interpretazioni,
artistiche e/o professionali. Pertanto l’Artista si obbliga
a riservare alla Società l’esclusività delle
proprie prestazioni artistiche e/o professionali e conseguentemente
a non prestare la propria opera, in Italia e nel resto del mondo,
neppure sotto pseudonimi, a favore di altre persone fisiche o
giuridiche, enti, ditte, organizzazioni, italiane o straniere,
ossia a favore di terzi in genere, per registrazioni suscettibili,
in qualsiasi modo, di essere riprodotte e/o messe in commercio
mediante fili, dischi fonografici, nastri magnetici, telefono,
colonna sonora, perforato magnetico e/o per mezzo di altro procedimento,
strumento o congegno, presente o futuro adatto alla registrazione
e/o alla riproduzione dei suoni e/o delle voci, sia individualmente
considerati che sincronizzati con la registrazione di immagini
visive;
– a non concedere a terzi l’uso né la utilizzazione
dei mezzi e/o dei prodotti pubblicitari indicati al successivo
Art. 3, per la pubblicità, la propaganda e/o la vendita
di fonogrammi e/o per la propaganda di imprese concorrenti con
la Società;
– a non consentire che qualsiasi sua partecipazione artistica
venga registrata e/o riprodotta in qualsivoglia modo o forma da
alcuno diverso dalla Società;
– a non svolgere neppure per interposta persona, in nessuna
forma, attività identiche, simili o comunque concorrenziali
con la Società e segnatamente a non partecipare ad enti,
organizzazioni, ditte, società, aziende e/o imprese, italiane
e/o straniere, che svolgono attività identiche, simili
o in concorrenza a quelle esercitate dalla Società.
Art. 2 Bis – INDIVISIBILITA’ DELLE OBBLIGAZIONI
Tutti gli obblighi assunti dall’Artista in virtù
del presente contratto sono indivisibili.
Art. 3 – CESSIONI DEI DIRITTI, AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI
L’Artista cede e trasferisce alla Società in via
esclusiva, assoluta, definitiva e trasferibile, ognuno e tutti
indistintamente i suoi diritti di Artista cantante-interprete-esecutore
delle registrazioni comunque rese, incise, registrate e/o riprodotte
oggetto del presente contratto nell’ambito di vigenza del
medesimo, per l’Italia e per tutti i Paesi del mondo, quali
sono stabiliti dalle leggi, regolamenti e convenzioni nazionali
o internazionali, presenti o future.
In virtù di quanto sopra ed in particolare delle cessioni
previste al primo capoverso del presente Art. 3, ed a titolo meramente
esemplificativo e non tassativo, la Società ha il diritto
assoluto, esclusivo e trasferibile, di diffondere o trasmettere
le registrazioni e/o i fonogrammi oggetto del presente contratto,
per la radiodiffusione, telediffusione, telefonia, televisione;
di registrare, riversare su nastri, dischi fonografici o altri
congegni e strumenti, attuali o futuri, adatti alla registrazione
e/o riproduzione dei suoni e/o delle voci sincronizzate/i o meno
con l’immagine visiva e comunque di riprodurre, e porre
in commercio tutte le registrazioni e/o fonogrammi; di diffonderle/i,
trasmetterle/i integralmente o parzialmente per radiotelediffusione,
in colonne sonore di films anche televisivi o di documentari anche
se pubblicitari; di pubblicare e/o mettere in commercio qualsiasi
altro oggetto, apparecchio, o mezzo idoneo alla produzione o comunque
alla utilizzazione delle registrazioni artistiche-professionali
dell’Artista.
L’Artista cede e trasferisce parimenti alla Società
il diritto di continuare a produrre, riprodurre e mettere in commercio,
nei modi, nelle forme di cui al presente Art. 3 i fonogrammi relativi
alle interpretazioni e/o esecuzioni dell’Artista previste
nella presente scritture sotto qualsiasi etichetta o marchio ed
in ogni parte del mondo, anche dopo la scadenza del presente accordo.
L’Artista cede e conferisce altresì alla Società
il diritto esclusivo di utilizzare pubblicamente il proprio nome,
la propria fotografia o altra sua immagine su qualsiasi materiale
pubblicitario, e a puro titolo indicativo, su cataloghi discografici,
sulle buste contenenti dischi fonografici, su caricatori di nastri
magnetici, su partiture di opere musicali e – purché
connesse con la vendita di fonogrammi, la pubblicità dell’Artista
– su figurine, cartoline, raccoglitori i fonogrammi.
Da pari l’Artista autorizza specificatamente la Società
ad eseguire tutte le riprese fotografiche e cinematografiche opportune
e ad usare le relative fotografie ed i relativi films.
L’Artista consente inoltre alla Società il diritto
di usare e pubblicare liberamente il nome d’arte o di famiglia
dello stesso, nonché la riproduzione della sua firma autografa.
Il nome d’arte o pseudonimo artistico, eventualmente prescelto
per l’Artista sarà deciso di comune accordo fra i
contraenti.
Art. 4 – PUBBLICITA’ – PARTECIPAZIONE
A MANIFESTAZIONI
Qualsiasi determinazione circa l’entità, l’epoca,
il luogo, i mezzi ed ogni altra modalità della promozione
o propaganda per l’Artista nonché per i fonogrammi,
sarà presa di comune accordo fra la Società e l’Artista.
L’Artista si impegna, con il rimborso delle spese di viaggio
e di soggiorno, a partecipare a tutte le manifestazioni, concorsi,
trasmissioni radiofoniche e/o televisive ritenute opportune.
Art. 5 – SCELTA DELLE OPERE
Le opere musicali che dovranno essere interpretate dall’Artista
nella sua qualità di cui al primo comma dell’Art.
1 saranno scelte di comune accordo tra la Società e l’Artista.
In caso di disaccordo, prevarrà la scelta dell’Artista,
purché congruamente motivata.
Art. 6 – ULTERIORI CONDIZIONI CONTRATTUALI
Ferme restando tutte le obbligazioni assunte dall’Artista
per effetto delle pattuizioni convenute, tutte le registrazioni
oggetto del presente accordo saranno realizzate in luoghi e studi
stabiliti dalla Società ed in giorni ed ore convenuti di
comune accordo, tenuto conto dei documentati impegni professionali
dell’Artista e delle documentate esigenze imprenditoriali
della Società, queste ultime considerate sotto il profilo
della migliore e più proficua - anche per l’Artista
– utilizzazione delle suddette registrazioni.
Art. 7 – PROPRIETA’ DELLE REGISTRAZIONI
Tutte le registrazioni nonché tutto il materiale di registrazione
e/o riproduzione – a titolo esemplificativo, i fili, i nastri,
matrici, acetati, dischi fonografici e simili – resteranno
di libera, e assoluta, esclusiva proprietà della Società
con piena sua spettanza di tutti gli inerenti diritti di utilizzazione.
Art. 8 – DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha la durata di…………………..anni
e cioè si intende valido ed efficace in tutte le sue parti
dal……/……/………. al……/……./…………...
Resta inteso che la scadenza definitiva del presente contratto
non importerà alcuna conseguenza sulle cessioni poste in
essere dall’Artista in favore della Società e sui
diritti ad essa ceduti, trasferiti e/o riconosciuti, diritti che
resteranno validi ed operanti ad ogni effetto.
Art. 9 – TRASFERIMENTI DI DIRITTI E CESSIONI DEL
CONTRATTO
L’Artista manifesta esplicitamente fin d’ora ampio
ed incondizionato consenso a che la Società possa cedere
e/o trasferire a terzi, in tutto o in parte, per tutto il mondo
o per taluni Paesi, temporaneamente o definitivamente, il presente
contratto, nonché tutti i diritti, o anche uno solo di
essi, nel medesimo contenuto.
Art. 10 – ASSICURAZIONI DELL’ARTISTA
L’Artista assicura di non essere vincolato ad alcun impegno,
di qualsiasi genere, tale da recare pregiudizio o limitare, anche
minimamente, in qualsivoglia modo, gli obblighi assunti in virtù
del presente contratto e per l’effetto l’Artista si
assume ogni responsabilità, ivi compreso il risarcimento
dei danni che dovessero derivare alla Società, relativamente
alla non veridicità o incompletezza delle dichiarazioni
rese qui sopra e, più in generale, in tutta questa scrittura.
Art. 11 – FORMA DEI PATTI AGGIUNTI
Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il presente contratto,
dovrà avere, a pena di nullità, la forma scritta.
Art. 12 – LEGGE REGOLATRICE
La legge regolatrice di questo contratto è quella italiana.
Art. 13 – COMPETENZA GIUDIZIARIA
Per qualsiasi controversia potesse insorgere fra le parti per
l’interpretazione e/o l’esecuzione del presente contratto
sarà esclusivamente competente il Foro di ___________.
Fatto in ___________ oggi……/……./………..
La società _______________________
L’Artista _________________________