SCRITTURA
PRIVATA
Tra la società ____________________ in persona del sottoscritto
legale
rappresentante signor _________________, con sede in ____________.
_____________
Partita IVA e Codice Fiscale : ___________________
Qui di seguito denominato "Produttore", da una parte.
E
Nato a:_____________________________________
Residente in:________________________________
Codice Fiscale:______________________________
Qui di seguito denominato "Artista" dall' altra parte,
____________________________________________
CONVENGONO E STIPULANO OUANTO SEGUE
ART.1.Oggetto
L'Artista, che dichiara di essere libero da qualsiasi impegno
analogo a quello oggetto del presente contratto, si obbliga a
prestare a favore esclusivo del Produttore e per tutto il mondo
la propria attività artistica per la realizzazione di registrazioni
fonografiche, sonore ed eventualmente audiovisive, di composizioni
musicali, idonee al trasferimento su dischi. nastri, videodischi,
videonastri ed ogni altro analogo mezzo di riproduzione del suono
e/o dell’immagine attuale e futuro (qui di seguito talvolta
detti "supporti").
Per tutta la durata del presente contratto l'Artista si impegna
a non effettuare altre registrazioni per se o per qualsiasi terzo,
in ogni mezzo e modo, essendo tale attività riservata in
esclusiva al Produttore per tutta la durata dei presenti accordi.
ART.2.Durata e obblighi
Ferma la definitività della cessione di cui all'art.4,
il presente contratto ha durata:
Dal: /Al:
Il contratto stesso si intenderà prorogato di due altri
anni qualora il Produttore non ne dia disdetta scritta con lettera
raccomandata consegnata alle poste almeno tre mesi prima della
scadenza originaria; nel caso di proroga la percentuale di cui
all art.7 lettera a (beninteso, limitatamente alle "registrazioni"
effettuate durante tale periodo di proroga) sarà aumentata
al: __.__.____
Scaduto il periodo prorogato di cui sopra, il presente contratto
si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni
in corso, di due anni in due anni, salvo che una delle due parti
non ne dia disdetta scritta con lettera raccomandata consegnata
alle poste almeno tre mesi prima della scadenza prorogata come
sopra o di ciascun successivo rinnovo.
Per ogni anno di durata del presente contratto l'Artista si obbliga
a rendere prestazioni che consentono la produzione di un numero
minimo di 15 (quindici) brani.
Le esecuzioni dello stesso brano effettuate dall'Artista in lingue
diverse saranno considerate ad ogni effetto una sola esecuzione
e il Produttore avrà il diritto esclusivo di sfruttamento
e di riproduzione di tutte le versioni a norma del presente contratto.
ART.3.Scelta delle composizioni e sedute di registrazione
Le opere da incidere saranno scelte di comune accordo dal Produttore
e dall'Artista. Il Produttore sceglierà la migliore esecuzione
dell'Artista e l'Artista si impegna a ripetere l'esecuzione finché
necessario al fine di pervenire ad un risultato artistico e tecnico
soddisfacente, a giudizio del Produttore stesso.
Le date di registrazione saranno stabilite di comune accordo
fra le parti.
ART.4.Cessione diritti
L'Artista cede e trasferisce al Produttore tutti indistintamente
i suoi diritti di Artista, interprete ed esecutore relativi alle
registrazioni, per l'Italia e per tutti i paesi del mondo, quali
sono stabiliti dalle leggi, dalle disposizioni e dalle convenzioni
internazionali attuali e future.
Il Produttore si intende pertanto sostituito all'Artista in tutto
e dovunque, per quanto concerne la sua qualità di interprete/esecutore
ed ha la proprietà piena ed esclusiva delle registrazioni
nonché dei nastri relativi e delle matrici che ne verranno
tratti, con piena spettanza di tutti gli inerenti diritti di utilizzazione
economica.
Conseguentemente, e a titolo indicativo, il Produttore ha il
diritto esclusivo di riprodurre le registrazioni su dischi, nastri,
compact dischi, mini dischi, dat., videodischi, videonastri, ed
altri analoghi ritrovati. attuali e futuri; di diffonderle e trasmetterle
in pubblico e via radio, telefoni, televisione, colonne sonore
ed altri analoghi ritrovati, attuali e futuri; di fabbricare,
distribuire e vendere qualsiasi oggetto e mezzo atto alla riproduzione,
diffusione, trasmissione e in genere utilizzazione delle registrazioni;
nonché di adattare, modificare e reincidere le registrazioni
medesime.
ART.5.Obbligazione del Produttore
Il Produttore si obbliga:
1) A realizzare ogni anno di durata del presente contratto il
numero minimo di 2 (due) registrazioni.
2) A pagare gli studi per la realizzazione delle registrazioni
stesse.
3) A remunerare tutte le persone che presteranno le opere e/o
i servizi per la realizzazione delle registrazioni (direttore
d'orchestra, cantanti, musicisti, tecnici, arrangiatori, ecc.)
4) A sostenere tutte le spese per la realizzazione dei "provini"
.
5) A sostenere tutte le spese per la realizzazione dei "pre
master", dei "master" .
ART.6.Utilizzazioni
Spetta al Produttore di stabilire tutti i tempi e le modalità
di riproduzione delle registrazioni, ivi inclusi il tipo di supporto/i.
i prezzi di vendita, il tempo della messa in commercio e del relativo
ritiro, sia temporaneo sia definitivo, dal commercio stesso.
In particolare spetta al Produttore di stabilire, a proprio giudizio
ogni modalità inerente alla vendita o alla presentazione
delle registrazioni; gli accoppiamenti dei brani registrati sia
con altri brani dell'Artista sia eventualmente con brani di artisti
diversi, nonché l'entità, le modalità e l'epoca
dell'eventuale propaganda dell'Artista e delle registrazioni.
Allo scopo, l'Artista autorizza il Produttore a fare, direttamente
o tramite terzi, riprese fotografiche e cinematografiche dell'
Artista stesso e ad usare le relative foto ed i relativi films
(questi ultimi anche per la visualizzazione di eventuali videodischi
e/o videonastri), nonché il nome, le notizie biografiche
ed artistiche e, se del caso, la riproduzione della firma autografa,
senza che ciò dia diritto ad alcun specifico compenso a
favore dell'Artista
Quanto al presente contratto ed a questo ART.6. vale specificamente
anche per la utilizzazione delle registrazioni per pubblicità
(vedi *) e promozione commerciale di prodotti e servizi di qualsiasi
settore, in ogni forma e modo. L'Artista si obbliga, ove avesse
ad assumere impegni in campo pubblicitario, a fare salve espressamente
le attribuzioni sopra concesse al Produttore in tale ambito.
* In ogni caso all'Artista su ogni introito pubblicitario spetterà
un compenso specifico (o royalty) da stabilire di volta in volta.
ART.7.Partecipazione alla vendita e liquidazione diritti
1) Quale compenso per la produzione e vendita dei supporti riproducenti
le registrazioni il Produttore corrisponderà all'Artista,
indipendentemente dalla scadenza del periodo di cui all'ART.9.
e per tutta la durata di protezione nei vari paesi dei diritti
di cui all'ART.4, la percentuale del 6 % (sei percento) per ciascun
supporto venduto, riproducente le registrazioni dell'Artista,
da conteggiarsi sulle royalties nette percepite dal Produttore.
Nessun compenso sarà dovuto all'Artista sui supporti venduti
o distribuiti dagli esercenti dei juke-box, di discoteche, di
sale cinematografiche ovvero agli editori, alle stazioni televisive,
ai critici, ai giornali ed inoltre utilizzati per operazioni di
carattere promozionale, comprese quelle sui punti di vendita (inclusi
sconti in natura).
2 ) Sui supporti venduti in Italia ed all'estero tramite una
compagna pubblicitaria televisiva, cinematografica, radiofonica,
e/o qualsiasi altro mezzo, la percentuale sara ridotta dei 50%(cinquanta
percento) di quella indicata al precedente numero 1).
3) Le percentuali di cui sopra sono state cosi determinate forfettariamente
e assorbono ogni compenso per l'Artista; talché null'altro
sarà dovuto dal Produttore e propri aventi causa, quali
che abbiano ad essere le utilizzazioni delle esecuzioni.
4) Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'Artista
per effettuare delle registrazioni, ivi comprese quelle effettuate
a titolo di prova, saranno a carico del Produttore.
5) Delle percentuali sarà dato rendiconto all'Artista
al 30 Giugno e al 31 Dicembre di ogni anno, nei tre mesi successivi
a tali date. Le somme maturate a suo favore saranno versate dopo
l'invio del rendiconto, a presentazione della regolare fattura
ed al netto delle ritenute di legge. Le competenze a favore dell’Artista
saranno liquidabili secondo le scadenze di cui sopra, ma con riferimento
alle date di ricezione dei corrispettivi dei Produttore.
6) Nulla sarà dovuto ove il presente contratto avesse
ad essere risolto per inadempienza dell'Artista, restando tuttavia
impregiudicata qualsiasi pretesa del Produttore per il risarcimento
danni.
ART.8.Esclusiva ulteriore
L'Artista si impegna a non registrare, per sé e/o per
chiunque altro, le opere che egli avrà registrato per conto
del Produttore, per una durata di 5 (cinque) anni dall'effettuazione
di ciascuna incisione.
ART.9.Prelazione
L'Artista si obbliga ad offrire al Produttore la prelazione su
ogni eventuale offerta contrattuale avente per oggetto ogni attività
dell'Artista in campo fonografico, che ad esso Artista pervenga
nel periodo di durata originaria o prorogata di cui al precedente
ART.2. e nel triennio successivo alla scadenza originaria o prorogata
nel medesimo periodo e che l'Artista intenda accettare.
La prelazione deve essere offerta per iscritto dall'Artista,
con indicazione del corrispettivo, da quantificare in ogni caso
in denaro, ed accompagnata dalla documentazione comprovante la
natura e la realtà delle condizioni offerte; essa si intende
quale proposta irrevocabile e deve essere accettata dal Produttore,
a pena di decadenza, con lettera raccomandata consegnata alle
poste nei trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.
Resta per altro inteso che, qualora si trattasse di offerte pervenute
e sottoposte prima della scadenza originaria o prorogata, del
periodo in cui al precedente ART.2., il Produttore godrà
del maggior termine tra quello di cui sopra (trenta giorni dal
ricevimento dell'offerta) e la scadenza originaria o prorogata,
del citato periodo di cui al precedente ART.2.
Il Produttore, esercitando la prelazione. è in ogni caso
soltanto tenuto a riservare all'Artista prestazioni con effetti
patrimoniali equivalenti rispetto alle offerte. All'esercizio
della prelazione basta comunque la relativa dichiarazione di volontà.
In caso di mancato esercizio della prelazione da parte
del Produttore:
1) Le intese con il terzo offerente dovranno perfezionarsi ed
essere eseguite senza modificazione alcuna rispetto alle offerte
e detta esecuzione dovrà essere documentata al Produttore;
tale documentazione si riterrà mancata, e l'offerta pertanto
fittizia, qualora il Produttore non sia in grado di produrre l'estratto
dei libri contabili del proprio contraente dal quale risultino
le conformi registrazioni.
2) Qualora gli accordi col terzo offerente non si perfezionassero
entro un mese dalle scadenze del termine per l'esercizio della
prelazione da parte della Produttore, le intese relative (od altre
successive, pur se di analogo contenuto) dovranno essere nuovamente
offerte in prelazione al Produttore alle condizioni sopra stabilite.
ART.1O.Propaganda e pubblicità
L'Artista si impegna a prestare gratuitamente la sua collaborazione
artistica, qualora il Produttore glielo chiedesse, per scopi di
propaganda, promozione e stampa. Le spese di viaggio e di soggiorno
sostenute dall'Artista per effettuare la propaganda e la pubblicità,
saranno a carico del Produttore.
ART.11.Opzione editoriale
Per tutta la durata, originaria o prorogata, del presente contratto,
l'Artista dovrà sottoporre al Produttore e alla collegata
società editoriale tutte le opere che egli avesse composto
(da solo o in collaborazione con altri, in qualità di autore,
compositore, compositore melodista, paroliere o arrangiatore)
e che intendesse pubblicare. Entro trenta giorni dalla relativa
comunicazione, il Produttore avrà l'opzione per l'acquisto
di tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera (ovvero,
in caso di pluralità di tutte o parte di esse) come praticate
nei consimili contratti della società editoriale predetta
ed in particolare con la percentuale del 50% (cinquanta percento)
sui diritti fonomeccanici, la quota di 12/24 (dodici ventiquattresimi)
su diritti di esecuzione e l'8% (otto percento) sulle vendite
della edizioni a stampa; tali percentuali riferite complessivamente
a testo e musica.
L'acquisto è inteso per il contenuto e la durata massima
consentiti dalla legge.
Al verificare della condizione, il Produttore si impegna a corrispondere,
in acconto sui compensi contrattualmente previsti, la somma di
Euro 100.00 (cento).
La presente scrittura privata è da ritenersi sottoposta
a condizione, operante esclusivamente a favore del Produttore,
ritenendosi comunque l'Artista immediatamente vincolato a far
tempo dalla data di sottoscrizione del presente atto. Al riguardo
si precisa che il Produttore si riserva la facoltà di attribuire
piena validità ed operatività agli accordi sopra
descritti soltanto decorsi giorni 60 (sessanta) dalla data di
sottoscrizione, periodo entro cui saranno effettuate tutte le
indagini di mercato e tutte le azioni promozionali atte a predisporre
nel migliore dei modi il lancio pubblicitario e la conoscenza
dell'Artista. o degli Artisti, nel panorama nazionale od internazionale.
Decorso il termine di cui sopra. senza che intervenga comunicazione
di conferma della operatività da parte del Produttore a
mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la condizione
dovrà intendersi come non avverata ed il contratto resterà
privo di qualsivoglia efficacia, senza possibilità alcuna
di pretesa, richiesta o domanda, da parte dell' Artista, per risarcimento
danno, od anche soltanto per rimborso delle spese.
Il presente accordo è da ritenersi sottoposto ad una condizione:
nel caso il Produttore non riuscisse a vendere effettivamente
un minimo di copie 1.000 (mille) di ogni maxi singolo dell'Artista
entro i 12 (dodici) mesi seguenti la messa in commercio, l'Artista
e il Produttore si potrebbero considerare liberi di ogni tipo
di impegno. In questo caso il Produttore procederà alla
liquidazione di tutti i conti a favore dell'Artista, e comunque
spetterà al Produttore di comunicare all'Artista i resiconti
successivi delle sue vendite e di liquidarli come previsto all'ART.7
No.5).
Nel non creduto caso di disparere, tali condizioni saranno stabilite
da un arbitratore designato d'accordo (o, in difetto, designato
dal Presidente del Tribunale di _________) con funzione e potere
di comune mandatario a contrarre e definire.
ART.12.Clausola risolutiva espressa e penale in caso inadempimenti
La violazione, anche parziale, da parte vostra. del patto di
esclusiva contenuto in questa scrittura privata importerà
di pieno diritto la risoluzione di questo contratto.
Nel caso ipotizzato di risoluzione di questo contratto per vostro
inadempimento anche di uno solo dei patti di esclusiva, provocatosi
in conseguenza dell'inutile decorrenza del termine concesso con
la diffida, Voi pagherete al Produttore, a titolo di penale e
salvo il risarcimento degli ulteriori danni, la somma di Euro
25.000.00 (venticinquemila).
ART.13.Domicilio
L'Artista e il Produttore dichiarano che il domicilio da essi
indicato in premessa è da considerare valido ai fini di
ogni comunicazione relativa al contratto per tutta la durata del
rapporto. Eventuali mutamenti dovranno essere comunicati per iscritto.
ART.14.Legge e Foro competenti
Il presente contratto è soggetto alla legge ltaliana.
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente
il Foro di _______
Letto, approvato e sottoscritto _____________ il: __.__.____
L'ARTISTA_____________________________
IL PRODUTTORE_______________________________