CONTRATTO
DI ESCLUSIVA PER REGISTRAZIONI FONOGRAFICHE
Tra le parti
________________ con sede in ____________ Via ________________N°________
Codice fiscale________________ rappresentata dal suo legale rappresentante
Sig.___________ di seguito denominata "Società",
e
_________________residente a_____________ Via ________________N°_____P.IVA________________
di seguito detto " ARTISTA "
si conviene e si stipula quanto segue:
1) ai fini del presente contratto
a) con il termine "fonogrammi" si intendono i dischi
fonografici di qualunque formato e velocità propriamente
detti, i nastri magnetici preincisi ed in genere tutti i mezzi
tecnici riproduttori del suono e nella voce attualmente in uso
od in futuro inventati, ivi compresi quelli che accoppiano la
riproduzione del suono e della voce con la diffusione dell1immagine;
b) con il termine "registrazione "si intende la fissazione
su un supporto materiale, dell'interpretazione di una composizione
musicale da parte dell'ARTISTA effettuata al fine della produzione
di fonogrammi;
c) con il termine NP si intende il disco fonografico di cm. 17
a 45 giri contenente su ognuna delle due facciate una incisione
fonografica della durata di circa 3';
d) con il termine Lp si intende il disco fonografico di cm.30
a 33 giri contenente, su ognuna delle due facciate, incisioni
fonografiche della durata minima complessiva di circa 30';
e) con il termine di Disco Mix si intende il disco fonografico
di cm. 30 a 33 o a 45 giri contenente, su ognuna delle due facciate,
una incisione fonografica della durata minima di circa 5';
f) con il termine MC7 e ST8 si intendono i nastri pre-registrati
di durata pari a quella di un disco Lp
g) con il termine CD o compact disc si intende il disco fonografico
di cm.12 (o di qualsiasi altra dimensione con riproduzione sonora
(con o senza immagini visive) i cui segnali possono essere letti
e trasmessi a mezzo laser;
2) L'ARTISTA si impegna ad interpretare ed eseguire, nel periodo
di durata originaria, del presente contratto un numero di composizioni
musicali inedite per l'effettuazione di registrazioni sufficienti
alla realizzazione di un minimo di 2 (due) dischi LP.
In ipotesi di proroga (art. 14) l'ARTISTA, sempre nella sua predetta
qualità, si obbliga a rendere proprie prestazioni artistiche
sufficienti alla realizzazione di registrazioni di composizioni
musicali inedite che consentano la produzione di un minimo di
1 (uno) ulteriore disco LP a 33 giri, musicassetta, CD, minidisc
e compact-cassette.
Con riferimento a quanto sopra pattuito, le parti si danno reciprocamente
atto e riconoscono che eventuali registrazioni di una stessa composizione
musicale interpretata dall'ARTISTA in lingue diverse dall'italiano
o le registrazioni dal vivo (cosiddette registrazioni "live")
non potranno essere conteggiate ai fini del raggiungimento del
numero di registrazioni stabilite nel presente articolo.
3) Le registrazioni saranno realizzate nei luoghi e nelle date
che saranno stabiliti dalla società, tenuto conto degli
impegni professionali dell'ARTISTA e delle esigenze organizzative
della Società.
La Società provvederà a predisporre quanto necessario
per la realizzazione delle registrazioni. Le composizioni musicali
che dovranno essere interpretate e/o eseguite dall'ARTISTA saranno
scelte di comune accordo tra l'ARTISTA e la Società.
4) L'ARTISTA cede in esclusiva alla Società, per ogni
Paese del mondo e per la durata massima ivi prevista:
a) tutti i diritti allo stesso spettante quale artista, interprete
e/o esecutore sulle registrazioni realizzate nell'ambito ed in
esecuzione del presente contratto
b) il diritto di riversare/o far riversare le registrazioni su
fonogrammi ;
c) il diritto di duplicare o far duplicare le registrazioni e
di porre in commercio i fonogrammi contenenti le registrazioni
stesse, in qualunque modo e forma ;
d) il diritto di diffondere e di trasmettere, o di far diffondere
e trasmettere, le registrazioni per telefonia, per radiodiffusione,
per televisione, in colonne musicali di film (anche televisivi)
e di documentari e con qualsiasi mezzo e modo.
5) Tutte le registrazioni e il materiale utilizzato per la riproduzione
resteranno di proprietà esclusiva della Società
con piena sua spettanza di tutti gli inerenti diritti di utilizzazione
economica.
6) Per tutta la durata del presente contratto 1 'ARTISTA si impegna
a riservare alla Società l'esclusività della propria
prestazione artistica per la realizzazione di registrazioni e
non potrà pertanto, concedere le proprie prestazioni a
terzi per la medesima finalità
L'ARTISTA si obbliga inoltre, per il periodo di cinque anni decorrenti
dalla scadenza di questo contratto, a non rendere le proprie prestazioni
artistiche a favore di terzi (o ad utilizzare in proprio) per
la realizzazione di incisioni fonografiche delle stesse composizioni
musicali registrate nell'ambito ed in esecuzione del presente
contratto.
L'ARTISTA si impegna a segnalare alla Società le eventuali
violazioni da parte di terzi ai propri diritti di artista interprete
e/o esecutore ed a prestare la propria incondizionata collaborazione
per quanto riguarda le eventuali iniziative giudiziali e stragiudiziali
che la Società decidesse di promuovere.
7) L'ARTISTA si impegna, per tutta la durata del presente contratto,
a non svolgere, né direttamente né indirettamente
e/o per interposta persona, società od ente, attività
in concorrenza con quelle svolte dalla Società. L'ARTISTA
si impegna altresì a non assumere partecipazioni in altre
società di capitali o di persone che svolgano attività
concorrenziale
8) La Società ha il diritto di stabilire e/o di variare
in ogni momento la categoria ed il prezzo di vendita dei fonogrammi,
le etichette, il titolo e la qualità delle confezioni e/o
dei contenitori, nonché la successione delle opere registrate.
La Società avrà la facoltà di accoppiare
sui fonogrammi le registrazioni realizzate in esecuzione del presente
contratto con incisioni fonografiche di altri artisti.
Essa potrà altresì liberamente cedere a terzi in
licenza sia in Italia che all'estero, il diritto di riprodurre
su fonogrammi le registrazioni oggetto del presente contratto
anche di altri artisti (cosiddette "compilations").
L'ARTISTA riconosce alla Società la facoltà di
decidere l'eventuale ritiro dal commercio dei fonogrammi, autorizzando
la loro distruzione e/o la vendita a prezzo di stock, qualora
essi siano rimasti invenduti e debbano considerarsi invendibili
a giudizio della Società stessa.
9) L'ARTISTA presta ampio ed incondizionato assenso a che la
Società ceda a terzi, in tutto o in parte, temporaneamente
o definitivamente, per uno o più Paesi, i diritti derivantile
dal presente contratto, senza che ciò possa comportare
il riconoscimento in capo all'ARTISTA di diritti di qualsiasi
genere. L'ARTISTA si impegna a rispettare tutte le obbligazioni
contenute nel presente contratto anche nei confronti dei cessionari,
licenziatari ed altri terzi aventi diritto.
10) La Società si obbliga:
a) a far realizzare le registrazioni previste all'art. 2 del
presente contratto;
b) a sopportare o a far sopportare, tutte le spese necessarie
per la realizzazione delle registrazioni;
c) a riversare, o a far riversare, sui fonogrammi le registrazioni
realizzate ai sensi della precedente lettera - a );
d ) a mettere in commercio direttamente, o a far mettere in commercio
i detti fonogrammi nei quantitativi che essa riterrà necessari
e sufficienti per soddisfare le esigenze del mercato
e) a pagare, o a far pagare, quanto dovuto ai titolari del diritto
di sfruttamento fonomeccanico delle composizioni musicali che
saranno registrate
f ) a sopportare, o a far sopportare, tutte le spese per la produzione
e messa in commercio dei fonogrammi
11) A compenso totale e definitivo delle esclusività pattuite,
delle cessioni poste in essere a favore della Società e
di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, la
Società corrisponderà all'ARTISTA le seguenti percentuali:
A) per i SUPPORTI prodotti ed effettivamente venduti in Italia
la percentuale del % ( percento ) sul prezzo di vendita;
B ) per i SUPPORTI prodotti in Italia e venduti all'estero tutte
le percentuali si calcoleranno ridotte del 50 % (cinquanta percento)
sul prezzo effettivamente incassato;
C) per le REGISTRAZIONI su SUPPORTI comprendenti anche registrazioni
di altri artisti (compilations) la percentuale sarà ridotta
del 50% (cinquanta percento) e sarà calcolata sul prezzo
netto del SUPPORTO in proporzione al numero totale delle REGISTRAZIONI
riversate nel SUPPORTO stesso.
D) per le vendite speciali (ad es. Fabbri, Curcio, Mondadori,
K-Tel, Euroclub) la percentuale a Voi spettante sarà del
3% (tre percento) delle somme nette effettivamente incassate.
F) per eventuali pubblicazioni delle REGISTRAZIONI su dischi
a 45 giri (CD Single, CASSETTA Single e NP):
- fino a 5.000 (cinquemila) copie, nessuna percentuale Vi sarà
dovuta, dovendosi intendere tali pubblicazioni effettuate ai soli
fini promozionali;
- oltre le 5.000 (cinquemila) copie, Vi saranno riconosciute
le percentuali di cui al presente articolo.
G) relativamente alle sub-licenze all'estero, Vi riconosceremo
una somma pari al 15% (quindici percento) delle somme nette effettivamente
incassate dalla Società.
Le percentuali di cui sopra saranno calcolate sul 90 % (novanta
percento) dei fonogrammi effettivamente venduti, al netto degli
sconti e di quelli restituiti dagli acquirenti in conformità
agli usi di mercato.
Per "prezzo netto di vendita" deve intendersi il prezzo
del nostro listino al rivenditore, con l'esclusione dell'eventuale
"ticket TV"
Per "SUPPORTI effettivamente venduti" si intendono
i SUPPORTI venduti in ciascun periodo di conto con esclusione
di quelli dati in omaggio, per scopi pubblicitari e/o distribuiti
gratuitamente (a discoteche, sale da ballo in genere ed a stazioni
radio e/o televisive etc.), di quelli ceduti per i juke boxes,
di quelli utilizzati quale campionario di vendita e per uso interno
dei cosiddetti sconti in natura e comunque di tutti quelli da
considerarsi non venduti secondo gli usi. Dalla quantità
sulla quale verrà applicata la percentuale di cui sopra,
verranno dedotti i SUPPORTI che, sebbene in precedenza venduti,
siano stati restituiti dagli acquirenti in conformità agli
usi di mercato.
Le parti si danno reciprocamente atto che le percentuali come
sopra pattuite assorbono ogni compenso per l'Artista e sono state
calcolate in modo da essere sufficientemente remunerative per
tutto quel complesso di attività che l'ARTISTA è
tenuto a svolgere quale suo apporto alla realizzazione delle registrazioni
oggetto del presente contratto .Tali percentuali sono state forfettariamente
determinate nel convenuto ammontare sopra indicato essendosi tenuto
particolare conto
- del patto di esclusiva;
- del patto di non concorrenza;
- delle 'utilizzazioni secondarie ' delle registrazioni e dei
fonogrammi riconosciute alla Società;
- del patto di opzione;
- del patto di prelazione
12) Il conteggio delle percentuali maturate sarà effettuato
semestralmente.
La Società inoltrerà all 'ARTISTA entro il 31 marzo
per il semestre scaduto il 31 Dicembre dell'anno precedente ed
entro il 30 Settembre per quello scaduto entro il 30 Giugno, il
rendiconto relativo alle vendite dei fonogrammi.
Le percentuali per i fonogrammi prodotti e venduti all'estero
su licenza saranno esposte nei rendiconti riguardanti i semestri
nei quali la Società avrà ricevuto dalle licenziatarie
i relativi pagamenti
Parimenti, per le percentuali spettanti sui fonogrammi prodotti
in Italia e venduti all'estero si farà riferimento alla
data dell'effettivo incasso da parte della società delle
relative fatture.
I rendiconti di cui al presente articolo si intenderanno accettati
ed approvati dall’Artista trascorsi 40 giorni dal loro invio
a mezzo lettera raccomandata o raccomandata a mano.
Decorso tale termine senza contestazioni da parte dell’ARTISTA,
la Società provvederà al pagamento di quanto ad
esso dovuto.
E' convenuto tra le parti espressamente che le percentuali dovute
all’ARTISTA in virtù del presente contratto saranno
corrisposte al medesimo anche se maturate dopo la scadenza del
presente accordo, per il periodo di cinque anni successivi alla
scadenza dello stesso
13 ) La Società avrà la facoltà di svolgere
la pubblicità che essa riterrà necessaria nelle
forme, nella misura e per il tempo che saranno da essa determinati
per la promozione delle vendite dei fonogrammi.
A tale fine l'ARTISTA, ogni eccezione rimossa, concede sin d'ora
in esclusiva alla Società il diritto, trasferibile a terzi,
di usare pubblicamente il suo nome o pseudonimo, le sue fotografie
o altre immagini, purché tale uso sia direttamente connesso
con la vendita e promozione dei fonogrammi.
L’ARTISTA si obbliga a fornire le proprie prestazioni artistiche
a favore della nostra Società allo scopo di realizzare
videoclip o altri videogrammi finalizzati alla promozione della
REGISTRAZIONE, garantendo un prodotto libero da vincoli per quanto
riguarda la sua immagine e le sue prestazioni
Tale diritto potrà essere esercitato in forma non esclusiva
anche dopo la scadenza del presente contratto e sue eventuali
proroghe relativamente ai fonogrammi contenenti registrazioni
realizzate in esecuzione del contratto medesimo
Per parte sua l'ARTISTA si impegna a collaborare alle iniziative
pubblicitarie e promozionali svolte dalla Società, partecipando
anche, su richiesta di quest'ultima e senza pretendere alcun corrispettivo,
salvo il rimborso delle spese vive di viaggio e soggiorno, ad
eventuali spettacoli, manifestazioni, concorsi, trasmissioni radiofoniche
e televisive, laddove ciò non sia incompatibile con i suoi
impegni professionali ed artistici.
14 ) Il presente contratto avrà la durata di 5 (cinque)
anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
Esso tuttavia si prorogherà per l'ulteriore periodo di
3 (tre) anni dopo il periodo di durata iniziale, fatto salvo il
diritto della Società (e solo di essa) di dare disdetta
a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da consegnare
alle Poste almeno 60(sessanta) giorni prima della data di scadenza
contrattuale originaria, di cui sopra.
Le parti convengono sin da ora che per l'eventuale ed ulteriore
periodo di tre anni successivo alla scadenza del quinquennio contrattuale
sopra indicato, la Società eleverà alla misura complessiva
del 10 % (dieci percento) le percentuali indicate all’art.
11 del. presente contratto, e ciò limitatamente alle registrazioni
fonografiche realizzate nel corso dell'ulteriore periodo triennale
di prosecuzione del contratto.
Resta inteso che la scadenza definitiva del presente contratto
non importerà alcuna conseguenza sulle cessioni poste in
essere dall'ARTISTA in favore della Società e sui diritti
ad essa ceduti, trasferiti e/o riconosciuti a seguito e per l'effetto
dei patti contenuti in questa scrittura: cessioni, trasferimenti
e/o diritti che resteranno validi ed operanti ad ogni effetto.
15) Il presente contratto si intenderà risolto di diritto
per fatto e colpa dell'ARTISTA in caso di mancata osservanza da
parte di questo degli obblighi previsti negli artt. 2 e 6
Qualora si verifichi la risoluzione dì diritto del presente
contratto, la Società avrà il diritto di sospendere
la corresponsione dei compensi a qualunque titolo dovuti all'
ARTISTA, incamerando a titolo dì penale quelli già
maturati, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.
16 ) Alla scadenza di questo contratto, la Società avrà
il diritto di prelazione rispetto a qualsiasi altro contratto
o atto relativo all’ARTISTA, anche se non in esclusiva,
da eseguirsi in Italia e/o all'estero avente ad oggetto, la realizzazione,
con prestazione del ARTISTA nella sua qualità di interprete
e/o esecutore al precedente art.1, di incisioni fonografiche di
opere interpretate dell’ARTISTA destinate ad essere riversate
su dischi fonografici e/o altri supporti del suono, oppure la
vendita di dette incisioni o la cessione di licenza a terzi aventi
per oggetto l'utilizzazione su supporti del suono di incisioni
fonografiche realizzate con interpretazioni dall’ARTISTA
rese nella sua qualità sopra ricordata.
Pertanto, al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto
di prelazione, l’ARTISTA avrà l'obbligo di trasmettere
alla Società - con lettera raccomandata a. r.- l'originale
di qualunque offerta gli pervenisse da terzi, anche se provocata
da proposta da lui stesso avanzata
La comunicazione da parte dell' ARTISTA di tale offerta di terzi
sarà considerata proposta irrevocabile formulata dall'
ARTISTA alla Società che potrà accettarla, per mezzo
di lettera raccomandata a r. entro il termine di 60 giorni dalla
ricezione.
Il diritto di prelazione convenuto in virtù dei patti
che precedono avrà la validità ed efficacia per
un anno dalla data della scadenza definitiva di questo contratto
e conseguentemente l'ARTISTA, per tutto detto periodo, sarà
tenuto alla comunicazione degli originali delle offerte ricevute
così come sopra stabilito.
Qualora la Società esercitasse il diritto di prelazione
ad essa riservato, la stessa sarà obbligata a riservare
all' ARTISTA soltanto le prestazioni di carattere patrimoniale
a quest'ultimo offerte da terzi.
17 ) L'ARTISTA elegge il proprio domicilio ai fini tutti del
presente contratto in ______, Via_________ N°________
Eventuali variazioni del domicilio come sopra eletto dovranno
essere comunicati alla Società a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
18 ) Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del
presente contratto, dovrà avere, a pena di nullità,
la forma scritta.
19 ) Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.
Per ogni e qualunque controversia che dovesse sorgere nell'interpretazione
e/o nell'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente
competente l'Autorità Giudiziaria di _________
___________, lì __.__.____
L'ARTISTA _______________________________
LA SOCIETA'______________________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice
Civile l'ARTISTA dichiara di accettare ed approvare specificatamente
le seguenti clausole:
2) numero minimo delle registrazioni
4) cessione dei diritti di artisti, interpreti, esecutori
5) diritto di proprietà sulle registrazioni in capo alla
Società
6) diritti di esclusiva a favore della Società
7) obbligo di non concorrenza
9) facoltà di cessione a terzi dei diritti riconosciuti
alla Società;
10) limitazioni in casi particolari del diritto al compenso spettante
all'ARTISTA
12) termine per la contestazione dei rendiconti
14) facoltà di proroga del contratto da parte della Società
15) clausola risolutiva espressa e clausola penale;
16) diritto di prelazione
19) Foro convenzionale competente
________, il __.__.____
L'ARTISTA _______________________________
LA SOCIETA'______________________________