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Esclusiva Registrazioni (tra Artista e Discografico)
 
                 
 
CONTRATTO DI ESCLUSIVA PER REGISTRAZIONI FONOGRAFICHE

Tra le parti

________________ con sede in ____________ Via ________________N°________

Codice fiscale________________ rappresentata dal suo legale rappresentante Sig.___________ di seguito denominata "Società",

e

_________________residente a_____________ Via ________________N°_____P.IVA________________

di seguito detto " ARTISTA "

si conviene e si stipula quanto segue:

1) ai fini del presente contratto

a) con il termine "fonogrammi" si intendono i dischi fonografici di qualunque formato e velocità propriamente detti, i nastri magnetici preincisi ed in genere tutti i mezzi tecnici riproduttori del suono e nella voce attualmente in uso od in futuro inventati, ivi compresi quelli che accoppiano la riproduzione del suono e della voce con la diffusione dell1immagine;

b) con il termine "registrazione "si intende la fissazione su un supporto materiale, dell'interpretazione di una composizione musicale da parte dell'ARTISTA effettuata al fine della produzione di fonogrammi;

c) con il termine NP si intende il disco fonografico di cm. 17 a 45 giri contenente su ognuna delle due facciate una incisione fonografica della durata di circa 3';

d) con il termine Lp si intende il disco fonografico di cm.30 a 33 giri contenente, su ognuna delle due facciate, incisioni fonografiche della durata minima complessiva di circa 30';

e) con il termine di Disco Mix si intende il disco fonografico di cm. 30 a 33 o a 45 giri contenente, su ognuna delle due facciate, una incisione fonografica della durata minima di circa 5';

f) con il termine MC7 e ST8 si intendono i nastri pre-registrati di durata pari a quella di un disco Lp

g) con il termine CD o compact disc si intende il disco fonografico di cm.12 (o di qualsiasi altra dimensione con riproduzione sonora (con o senza immagini visive) i cui segnali possono essere letti e trasmessi a mezzo laser;

2) L'ARTISTA si impegna ad interpretare ed eseguire, nel periodo di durata originaria, del presente contratto un numero di composizioni musicali inedite per l'effettuazione di registrazioni sufficienti alla realizzazione di un minimo di 2 (due) dischi LP.

In ipotesi di proroga (art. 14) l'ARTISTA, sempre nella sua predetta qualità, si obbliga a rendere proprie prestazioni artistiche sufficienti alla realizzazione di registrazioni di composizioni musicali inedite che consentano la produzione di un minimo di 1 (uno) ulteriore disco LP a 33 giri, musicassetta, CD, minidisc e compact-cassette.

Con riferimento a quanto sopra pattuito, le parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che eventuali registrazioni di una stessa composizione musicale interpretata dall'ARTISTA in lingue diverse dall'italiano o le registrazioni dal vivo (cosiddette registrazioni "live") non potranno essere conteggiate ai fini del raggiungimento del numero di registrazioni stabilite nel presente articolo.

3) Le registrazioni saranno realizzate nei luoghi e nelle date che saranno stabiliti dalla società, tenuto conto degli impegni professionali dell'ARTISTA e delle esigenze organizzative della Società.

La Società provvederà a predisporre quanto necessario per la realizzazione delle registrazioni. Le composizioni musicali che dovranno essere interpretate e/o eseguite dall'ARTISTA saranno scelte di comune accordo tra l'ARTISTA e la Società.

4) L'ARTISTA cede in esclusiva alla Società, per ogni Paese del mondo e per la durata massima ivi prevista:

a) tutti i diritti allo stesso spettante quale artista, interprete e/o esecutore sulle registrazioni realizzate nell'ambito ed in esecuzione del presente contratto

b) il diritto di riversare/o far riversare le registrazioni su fonogrammi ;

c) il diritto di duplicare o far duplicare le registrazioni e di porre in commercio i fonogrammi contenenti le registrazioni stesse, in qualunque modo e forma ;

d) il diritto di diffondere e di trasmettere, o di far diffondere e trasmettere, le registrazioni per telefonia, per radiodiffusione, per televisione, in colonne musicali di film (anche televisivi) e di documentari e con qualsiasi mezzo e modo.

5) Tutte le registrazioni e il materiale utilizzato per la riproduzione resteranno di proprietà esclusiva della Società con piena sua spettanza di tutti gli inerenti diritti di utilizzazione economica.

6) Per tutta la durata del presente contratto 1 'ARTISTA si impegna a riservare alla Società l'esclusività della propria prestazione artistica per la realizzazione di registrazioni e non potrà pertanto, concedere le proprie prestazioni a terzi per la medesima finalità

L'ARTISTA si obbliga inoltre, per il periodo di cinque anni decorrenti dalla scadenza di questo contratto, a non rendere le proprie prestazioni artistiche a favore di terzi (o ad utilizzare in proprio) per la realizzazione di incisioni fonografiche delle stesse composizioni musicali registrate nell'ambito ed in esecuzione del presente contratto.

L'ARTISTA si impegna a segnalare alla Società le eventuali violazioni da parte di terzi ai propri diritti di artista interprete e/o esecutore ed a prestare la propria incondizionata collaborazione per quanto riguarda le eventuali iniziative giudiziali e stragiudiziali che la Società decidesse di promuovere.

7) L'ARTISTA si impegna, per tutta la durata del presente contratto, a non svolgere, né direttamente né indirettamente e/o per interposta persona, società od ente, attività in concorrenza con quelle svolte dalla Società. L'ARTISTA si impegna altresì a non assumere partecipazioni in altre società di capitali o di persone che svolgano attività concorrenziale

8) La Società ha il diritto di stabilire e/o di variare in ogni momento la categoria ed il prezzo di vendita dei fonogrammi, le etichette, il titolo e la qualità delle confezioni e/o dei contenitori, nonché la successione delle opere registrate.

La Società avrà la facoltà di accoppiare sui fonogrammi le registrazioni realizzate in esecuzione del presente contratto con incisioni fonografiche di altri artisti.

Essa potrà altresì liberamente cedere a terzi in licenza sia in Italia che all'estero, il diritto di riprodurre su fonogrammi le registrazioni oggetto del presente contratto anche di altri artisti (cosiddette "compilations").

L'ARTISTA riconosce alla Società la facoltà di decidere l'eventuale ritiro dal commercio dei fonogrammi, autorizzando la loro distruzione e/o la vendita a prezzo di stock, qualora essi siano rimasti invenduti e debbano considerarsi invendibili a giudizio della Società stessa.

9) L'ARTISTA presta ampio ed incondizionato assenso a che la Società ceda a terzi, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, per uno o più Paesi, i diritti derivantile dal presente contratto, senza che ciò possa comportare il riconoscimento in capo all'ARTISTA di diritti di qualsiasi genere. L'ARTISTA si impegna a rispettare tutte le obbligazioni contenute nel presente contratto anche nei confronti dei cessionari, licenziatari ed altri terzi aventi diritto.

10) La Società si obbliga:

a) a far realizzare le registrazioni previste all'art. 2 del presente contratto;

b) a sopportare o a far sopportare, tutte le spese necessarie per la realizzazione delle registrazioni;

c) a riversare, o a far riversare, sui fonogrammi le registrazioni realizzate ai sensi della precedente lettera - a );

d ) a mettere in commercio direttamente, o a far mettere in commercio i detti fonogrammi nei quantitativi che essa riterrà necessari e sufficienti per soddisfare le esigenze del mercato

e) a pagare, o a far pagare, quanto dovuto ai titolari del diritto di sfruttamento fonomeccanico delle composizioni musicali che saranno registrate

f ) a sopportare, o a far sopportare, tutte le spese per la produzione e messa in commercio dei fonogrammi

11) A compenso totale e definitivo delle esclusività pattuite, delle cessioni poste in essere a favore della Società e di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, la Società corrisponderà all'ARTISTA le seguenti percentuali:

A) per i SUPPORTI prodotti ed effettivamente venduti in Italia la percentuale del % ( percento ) sul prezzo di vendita;

B ) per i SUPPORTI prodotti in Italia e venduti all'estero tutte le percentuali si calcoleranno ridotte del 50 % (cinquanta percento) sul prezzo effettivamente incassato;

C) per le REGISTRAZIONI su SUPPORTI comprendenti anche registrazioni di altri artisti (compilations) la percentuale sarà ridotta del 50% (cinquanta percento) e sarà calcolata sul prezzo netto del SUPPORTO in proporzione al numero totale delle REGISTRAZIONI riversate nel SUPPORTO stesso.

D) per le vendite speciali (ad es. Fabbri, Curcio, Mondadori, K-Tel, Euroclub) la percentuale a Voi spettante sarà del 3% (tre percento) delle somme nette effettivamente incassate.

F) per eventuali pubblicazioni delle REGISTRAZIONI su dischi a 45 giri (CD Single, CASSETTA Single e NP):

- fino a 5.000 (cinquemila) copie, nessuna percentuale Vi sarà dovuta, dovendosi intendere tali pubblicazioni effettuate ai soli fini promozionali;

- oltre le 5.000 (cinquemila) copie, Vi saranno riconosciute le percentuali di cui al presente articolo.

G) relativamente alle sub-licenze all'estero, Vi riconosceremo una somma pari al 15% (quindici percento) delle somme nette effettivamente incassate dalla Società.

Le percentuali di cui sopra saranno calcolate sul 90 % (novanta percento) dei fonogrammi effettivamente venduti, al netto degli sconti e di quelli restituiti dagli acquirenti in conformità agli usi di mercato.

Per "prezzo netto di vendita" deve intendersi il prezzo del nostro listino al rivenditore, con l'esclusione dell'eventuale "ticket TV"

Per "SUPPORTI effettivamente venduti" si intendono i SUPPORTI venduti in ciascun periodo di conto con esclusione di quelli dati in omaggio, per scopi pubblicitari e/o distribuiti gratuitamente (a discoteche, sale da ballo in genere ed a stazioni radio e/o televisive etc.), di quelli ceduti per i juke boxes, di quelli utilizzati quale campionario di vendita e per uso interno dei cosiddetti sconti in natura e comunque di tutti quelli da considerarsi non venduti secondo gli usi. Dalla quantità sulla quale verrà applicata la percentuale di cui sopra, verranno dedotti i SUPPORTI che, sebbene in precedenza venduti, siano stati restituiti dagli acquirenti in conformità agli usi di mercato.

Le parti si danno reciprocamente atto che le percentuali come sopra pattuite assorbono ogni compenso per l'Artista e sono state calcolate in modo da essere sufficientemente remunerative per tutto quel complesso di attività che l'ARTISTA è tenuto a svolgere quale suo apporto alla realizzazione delle registrazioni oggetto del presente contratto .Tali percentuali sono state forfettariamente determinate nel convenuto ammontare sopra indicato essendosi tenuto particolare conto

- del patto di esclusiva;

- del patto di non concorrenza;

- delle 'utilizzazioni secondarie ' delle registrazioni e dei fonogrammi riconosciute alla Società;

- del patto di opzione;

- del patto di prelazione

12) Il conteggio delle percentuali maturate sarà effettuato semestralmente.

La Società inoltrerà all 'ARTISTA entro il 31 marzo per il semestre scaduto il 31 Dicembre dell'anno precedente ed entro il 30 Settembre per quello scaduto entro il 30 Giugno, il rendiconto relativo alle vendite dei fonogrammi.

Le percentuali per i fonogrammi prodotti e venduti all'estero su licenza saranno esposte nei rendiconti riguardanti i semestri nei quali la Società avrà ricevuto dalle licenziatarie i relativi pagamenti

Parimenti, per le percentuali spettanti sui fonogrammi prodotti in Italia e venduti all'estero si farà riferimento alla data dell'effettivo incasso da parte della società delle relative fatture.

I rendiconti di cui al presente articolo si intenderanno accettati ed approvati dall’Artista trascorsi 40 giorni dal loro invio a mezzo lettera raccomandata o raccomandata a mano.

Decorso tale termine senza contestazioni da parte dell’ARTISTA, la Società provvederà al pagamento di quanto ad esso dovuto.

E' convenuto tra le parti espressamente che le percentuali dovute all’ARTISTA in virtù del presente contratto saranno corrisposte al medesimo anche se maturate dopo la scadenza del presente accordo, per il periodo di cinque anni successivi alla scadenza dello stesso

13 ) La Società avrà la facoltà di svolgere la pubblicità che essa riterrà necessaria nelle forme, nella misura e per il tempo che saranno da essa determinati per la promozione delle vendite dei fonogrammi.

A tale fine l'ARTISTA, ogni eccezione rimossa, concede sin d'ora in esclusiva alla Società il diritto, trasferibile a terzi, di usare pubblicamente il suo nome o pseudonimo, le sue fotografie o altre immagini, purché tale uso sia direttamente connesso con la vendita e promozione dei fonogrammi.

L’ARTISTA si obbliga a fornire le proprie prestazioni artistiche a favore della nostra Società allo scopo di realizzare videoclip o altri videogrammi finalizzati alla promozione della REGISTRAZIONE, garantendo un prodotto libero da vincoli per quanto riguarda la sua immagine e le sue prestazioni

Tale diritto potrà essere esercitato in forma non esclusiva anche dopo la scadenza del presente contratto e sue eventuali proroghe relativamente ai fonogrammi contenenti registrazioni realizzate in esecuzione del contratto medesimo

Per parte sua l'ARTISTA si impegna a collaborare alle iniziative pubblicitarie e promozionali svolte dalla Società, partecipando anche, su richiesta di quest'ultima e senza pretendere alcun corrispettivo, salvo il rimborso delle spese vive di viaggio e soggiorno, ad eventuali spettacoli, manifestazioni, concorsi, trasmissioni radiofoniche e televisive, laddove ciò non sia incompatibile con i suoi impegni professionali ed artistici.

14 ) Il presente contratto avrà la durata di 5 (cinque) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Esso tuttavia si prorogherà per l'ulteriore periodo di 3 (tre) anni dopo il periodo di durata iniziale, fatto salvo il diritto della Società (e solo di essa) di dare disdetta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da consegnare alle Poste almeno 60(sessanta) giorni prima della data di scadenza contrattuale originaria, di cui sopra.

Le parti convengono sin da ora che per l'eventuale ed ulteriore periodo di tre anni successivo alla scadenza del quinquennio contrattuale sopra indicato, la Società eleverà alla misura complessiva del 10 % (dieci percento) le percentuali indicate all’art. 11 del. presente contratto, e ciò limitatamente alle registrazioni fonografiche realizzate nel corso dell'ulteriore periodo triennale di prosecuzione del contratto.

Resta inteso che la scadenza definitiva del presente contratto non importerà alcuna conseguenza sulle cessioni poste in essere dall'ARTISTA in favore della Società e sui diritti ad essa ceduti, trasferiti e/o riconosciuti a seguito e per l'effetto dei patti contenuti in questa scrittura: cessioni, trasferimenti e/o diritti che resteranno validi ed operanti ad ogni effetto.

15) Il presente contratto si intenderà risolto di diritto per fatto e colpa dell'ARTISTA in caso di mancata osservanza da parte di questo degli obblighi previsti negli artt. 2 e 6

Qualora si verifichi la risoluzione dì diritto del presente contratto, la Società avrà il diritto di sospendere la corresponsione dei compensi a qualunque titolo dovuti all' ARTISTA, incamerando a titolo dì penale quelli già maturati, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti.

16 ) Alla scadenza di questo contratto, la Società avrà il diritto di prelazione rispetto a qualsiasi altro contratto o atto relativo all’ARTISTA, anche se non in esclusiva, da eseguirsi in Italia e/o all'estero avente ad oggetto, la realizzazione, con prestazione del ARTISTA nella sua qualità di interprete e/o esecutore al precedente art.1, di incisioni fonografiche di opere interpretate dell’ARTISTA destinate ad essere riversate su dischi fonografici e/o altri supporti del suono, oppure la vendita di dette incisioni o la cessione di licenza a terzi aventi per oggetto l'utilizzazione su supporti del suono di incisioni fonografiche realizzate con interpretazioni dall’ARTISTA rese nella sua qualità sopra ricordata.

Pertanto, al fine di consentire l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, l’ARTISTA avrà l'obbligo di trasmettere alla Società - con lettera raccomandata a. r.- l'originale di qualunque offerta gli pervenisse da terzi, anche se provocata da proposta da lui stesso avanzata

La comunicazione da parte dell' ARTISTA di tale offerta di terzi sarà considerata proposta irrevocabile formulata dall' ARTISTA alla Società che potrà accettarla, per mezzo di lettera raccomandata a r. entro il termine di 60 giorni dalla ricezione.

Il diritto di prelazione convenuto in virtù dei patti che precedono avrà la validità ed efficacia per un anno dalla data della scadenza definitiva di questo contratto e conseguentemente l'ARTISTA, per tutto detto periodo, sarà tenuto alla comunicazione degli originali delle offerte ricevute così come sopra stabilito.

Qualora la Società esercitasse il diritto di prelazione ad essa riservato, la stessa sarà obbligata a riservare all' ARTISTA soltanto le prestazioni di carattere patrimoniale a quest'ultimo offerte da terzi.

17 ) L'ARTISTA elegge il proprio domicilio ai fini tutti del presente contratto in ______, Via_________ N°________

Eventuali variazioni del domicilio come sopra eletto dovranno essere comunicati alla Società a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

18 ) Qualsiasi patto che modifichi e/o integri il contenuto del presente contratto, dovrà avere, a pena di nullità, la forma scritta.

19 ) Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Per ogni e qualunque controversia che dovesse sorgere nell'interpretazione e/o nell'esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria di _________

___________, lì __.__.____

L'ARTISTA _______________________________


LA SOCIETA'______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile l'ARTISTA dichiara di accettare ed approvare specificatamente le seguenti clausole:

2) numero minimo delle registrazioni

4) cessione dei diritti di artisti, interpreti, esecutori

5) diritto di proprietà sulle registrazioni in capo alla Società

6) diritti di esclusiva a favore della Società

7) obbligo di non concorrenza

9) facoltà di cessione a terzi dei diritti riconosciuti alla Società;

10) limitazioni in casi particolari del diritto al compenso spettante all'ARTISTA

12) termine per la contestazione dei rendiconti

14) facoltà di proroga del contratto da parte della Società

15) clausola risolutiva espressa e clausola penale;

16) diritto di prelazione

19) Foro convenzionale competente

________, il __.__.____

L'ARTISTA _______________________________


LA SOCIETA'______________________________